Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante.
Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza della documentazione ad essa allegata.
Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione” dei dati trattati per le finalità previste.
Alla luce di ciò si ricorda che i dati devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti.
L’utente, pertanto, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si assume ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.